Attualità - 18 ottobre 2020, 09:00

Nel Canton Ticino crescono i contagi: ecco le regole da seguire per cautelare sè stessi e gli altri

Sono 293 casi negli ultimi tre giorni (14-16 ottobre), incidendo in maniera importante anche sull’attività di contact tracing. Le disposizioni cantonali sono in vigore dal 19 al 30 ottobre

Sul piano nazionale i dati di contagi da Covid-19 più recenti evidenziano una rapida e rilevante tendenza alla crescita, con i casi che sono passati da 3442 nella settimana 40 a 8732 nella settimana 41 per poi raggiungere la cifra di 2823 il 14 ottobre, 2613 il 15 ottobre e 3105 il 16 ottobre.

E’ innegabile che questa crescita si riflette anche nei dati ticinesi, i quali, dopo tre mesi con un centinaio di casi (109, 103 e 108 da luglio a settembre), hanno registrato 225 casi nella settimana 41 per aumentare ulteriormente a 293 casi negli ultimi tre giorni (14-16 ottobre), incidendo in maniera importante anche sull’attività di contact tracing.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha ritenuto che in questa situazione risulta necessaria e proporzionata l’adozione immediata di ulteriori provvedimenti, in linea con quelli già in vigore in altri Cantoni, per cercare di evitare una crescita esponenziale e successive misure più restrittive, tenuto anche conto che l’effetto dei provvedimenti si manifesta dopo 10-15 giorni.

Ecco dunque le regole da seguire nella Svizzera italiana da domani, lunedì 19 ottobre.

Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente neiluoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati. Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l’igiene e il distanziamento fisico, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.

È stabilita e confermata la chiusura di locali notturni, discoteche, piano bar, sale daballo, club e locali erotici.

In tutti gli spazi interni accessibili al pubblico -segnatamente in negozi, centri commerciali, musei, teatri, cinema, luoghi di culto, stazioni, zone d’accoglienza e sportelli di stabili amministrativi e aziende di servizi e strutture della ristorazione -è obbligatorio l’uso della mascherina facciale, ad eccezione dei momenti in cui nelle strutture della ristorazione si consumano cibi e/o bevande, nel rispetto del punto 6. La mascherina non è obbligatoria nelle strutture per l’assistenza ai bambini complementare alla famiglia e nelle aree destinate all’allenamento di strutture sportive e centri fitness.

L’obbligo di indossare la mascherina vale sia per la clientela sia per il personale addetto al servizio, se non è protetto da un dispositivo strutturale in plexiglas o equivalente anche per rapporto ad altri membri del personale. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.

Sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni e le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali. Sono parimenti esentati gli artisti mentre si esibiscono e gli sportivi durante le competizioni.

In tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione seduti al tavolo, rispettivamente al posto assegnato, dove è possibile togliere la mascherina facciale. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando –per almeno una persona al tavolo–in particolare: cognome, nome, domicilio, numero di telefono, ora di arrivo e di partenza. La registrazione dei dati può essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti. Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni. È ammesso l’uso di applicazioni per smartphone di facile utilizzo.

Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l’elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette. Il gerente e/o responsabile comunica ai clienti il numero da chiamare in caso di necessità.

Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l’ora di arrivo e di partenza dal locale.

L’uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte e situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.

Per gli edifici scolastici e di formazione valgono le disposizioni degli specifici modelli di piani di protezione.

Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300partecipanti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene l’evento e poi approvate dal “Gruppo di lavoro grandi eventi” incaricato dal Consiglio di Stato. Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 6.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. Di conseguenza anche per queste manifestazioni, in caso di offerta di ristorazione, è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, provvedendo inoltre alla raccolta dei dati dei partecipanti. Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze o deve sempre essere indossata la mascherina facciale. Il gestore o l’organizzatore è tenuto a vigilare.

Ai gestori di strutture accessibili al pubblico e agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione garantendo l‘adempimento delle prescrizioni stabilite dall’ordinanza COVID-19 situazione particolare, tra cui il basilare obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani.

Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell’art. 5, compilando l’apposito formulario (reperibile al sito https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/) oppure annunciandosi alla hotlinecantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).

G.B.