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Politica | 07 novembre 2023, 10:13

«I frontalieri non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale»

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell'Associazione dei Comuni di Frontiera Massimo Mastromarino ricorda una pronuncia del Ministero della Salute italiano del 2016: «Con il nuovo Accordo Fiscale questo principio è ribadito e confermato all’art. 9 della legge di ratifica dell’accordo stesso»

«I frontalieri non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale»

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell'associazione dei Comuni di Frontiera Massimo Mastromarino torna sulla questione relativa alla contribuzione al Servizio Sanitario da parte dei cosiddetti "vecchi frontalieri", tema che sta generando polemiche a livello politico. 

Mastromarino ricorda che il Ministero della Salute italiano era già intervenuto con propria nota prot. DGPROGS/8394 in data 08/03/2016 inviando precisazioni in ordine all'iscrizione al SSN dei  frontalieri, occupati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché a favore dei titolari di pensione Svizzera che hanno svolto attività lavorativa nei  predetti Cantoni, disponendo quanto segue:

"Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla imposizione a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni.

Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al SSN al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente".

«Con il nuovo Accordo Fiscale, tale principio è ribadito e confermato all’art. 9 della legge di ratifica dell’accordo stesso» sottolinea Mastromarino. 

Redazione

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