Canton Ticino - 26 gennaio 2021, 10:00

Locarno: ma chiedere l’elemosina è reato?

Interrogazione del consigliere comunale Pier Mellini, del Partito Socialista, in base ai contenuti del “Regolamento di polizia urbana e rurale” sull’accattonaggio e dopo che la CEDU ha condannato la Svizzera per aver sanzionato una donna che in condizioni di estrema povertà aveva mendicato per le strade di Ginevra

Locarno: ma chiedere l’elemosina è reato?

Il consigliere comunale Pier Mellini, Capogruppo del Partito Socialista di Locarno ha inoltrato al sindaco Alain Scherrer che poggia sui contenuti dell'articolo che il “Regolamento di polizia urbana e rurale” dedica all'accatonaggio.

"Perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a “delitti, dettata dalle leggi” (Cesare Beccaria –Dei delitti e delle pene)In entrata ci sembra opportuno citare testualmente l’articolo in questione: “Il vagabondaggio e l'accattonaggio sono severamente interdetti. Gli Agenti di Polizia comunale e cantonale procederanno all'arresto dei vagabondi e degli accattoni”.

La questione dell’accattonaggio era stata sollevata con un’interrogazione il 6 agosto 2009. L’interpellante comunque faceva riferimento unicamente alla presenza di “Zingari” in occasioni di grandi manifestazioni quali Moonand Stars e il Festival del Film.

Già allora, nella sua risposta, il Municipio sottolineava come “il Municipio e la Polizia comunale non tollerano l’attività di accattonaggio. Le persone coinvolte vengono fermate e multate”.

Nel 2016 un altro consigliere comunale ritornava sul tema con un’interpellanza alla quale il Municipio rispondeva in maniera articolata sollevando una difficoltà di interpretazione, leggasi anche applicazione, della Legge sull’ordine pubblico (LOrP)1, in modo particolare se la richiesta di elemosina sia effettuata in maniera passiva.

Se il mendicante etimologicamente deriva da “mendum”, che ha un difetto fisico che riduce una persona a chiedere l’elemosina, quest’ultima deriva dal canto suo dal termine latino ecclesiastico eleemosyna e significa “carità”, “compassione” derivato da “eleeo”, “avere compassione”.

Dalla disposizione cantonale, non si riesce a comprendere se la qualifica di “accattonare” rientri nel novero di una sorta di “richiesta di elemosina insistente”, vale a dire una sorta di “elemosina aggressiva”, mentre la richiesta di “carità passiva” non sia sanzionabile. Se sembra dunque pacifico che l’attività di accattonare nel senso di cercare di “prendere” attivamente qualche spicciolo o anche di più, sia sanzionata dalla nuova disposizione della LOrP, non è chiaro se la portata di questa si estenda anche a ruoli passivi, consistenti nel comunicare passivamente una richiesta di elemosina silenziosa sulla pubblica via, senza richiesta attiva da parte di colui che significa di trovarsi in stato di necessità.

Ritornando all’articolo del Regolamento comunale in questione, bisogna pur sottolineare come, alla luce dell’evoluzione sociale avvenuta nel frattempo, lo stesso appaia datato visto che risale al 1915 e in parte anacronistico, in quanto non tiene conto delle nuove realtà con le quali siamo confrontati tutti i giorni, con l’aumento esponenziale della povertà che colpisce tutti.

Già nel 2018 era stato inoltrato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) di Strasburgo contro una sentenza del Tribunale federale che confermava il divieto totale di accattonaggio introdotto nel Canton Vaud.

Il 19 gennaio scorso la CEDU ha condannato la Svizzera per aver sanzionato una donna che in condizioni di estrema povertà aveva mendicato per le strade di Ginevra, giudicando la sanzione sproporzionata in fatto di lotta alla criminalità organizzata, alla tutela dei diritti dei passanti, dei residenti e dei commerci.2Il caso risale al mese di gennaio 2014 quando a una donna rumena appartenente alla comunità Rom senza lavoro e che non percepiva l’assistenza sociale, era stata inflitta una multa e successivamente convertita in 5 giorni di carcere preventivo per il mancato pagamento della sanzione pecuniaria. Il termine accattonaggio, per definizione3, “consiste nel chiedere l’elemosina, in genere per motivi di disagio economico e sociale.

Fra le motivazioni addotte il fatto che questo divieto violava numerose libertà fondamentali fra le quali quelle personali, economiche e di espressione.

Inoltre reputava che “in una situazione di manifesta vulnerabilità, la ricorrente aveva il diritto, inerente alla dignità umana, di poter mostrare il suo disagio e cercare di rimediare ai suoi bisogni chiedendo l'elemosina” e quindi il fatto di chiedere l’elemosina rappresentava l’unica soluzione per sopravvivere.

G.B.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare" su Spreaker.

Google News Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

SU