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Attualità | 28 gennaio 2022, 12:00

Sanzioni più severe per il commercio illegale di specie di fauna e flora protette

I casi gravi di commercio illegale saranno considerati crimini

Sanzioni più severe per il commercio illegale di specie di fauna e flora protette

La Convenzione CITES disciplina il commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione. La Svizzera vi aderisce dal 1975 e attua la convenzione attraverso la legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) e due ordinanze.

In futuro, il commercio illegale di specie animali e vegetali protette a livello internazionale commesso per mestiere o come membro di una banda sarà un crimine punibile fino a cinque anni di reclusione. Sarà considerato un crimine anche il commercio illegale che coinvolge un gran numero di esemplari protetti. Inoltre, saranno punite più severamente anche le cosiddette violazioni semplici della LF-CITES.

La fattispecie di base sarà ora considerata un delitto punibile con una pena pecuniaria o detentiva fino a un anno, e non più solo un'infrazione punita con una multa. Questi inasprimenti sono destinati a proteggere meglio gli animali e le piante inclusi nella Convenzione CITES.

Obbligo di fornire informazioni al momento della vendita e divieto di importazione
L'obbligo di fornire informazioni si applica ora anche alle persone che offrono legalmente in vendita animali e piante protetti. Ciò significa che non possono più rimanere anonime e che devono fornire anche informazioni sugli esemplari offerti. Inoltre, vige ora un divieto d'importazione per le specie di fauna e flora che sono severamente protette dalla legislazione di un altro Paese, interessate dal commercio internazionale e di cui sia dimostrata la seria minaccia di estinzione. In questo modo si impedisce che tali specie entrino nel commercio internazionale attraverso la Svizzera.

Requisiti di documentazione per gli allevatori
Chiunque allevi e commerci specie protette deve ora provare l'origine legale delle piante o degli animali riproduttori e documentare l'intero effettivo. Questo permetterà una migliore sorveglianza degli allevamenti nazionali e una più efficace prevenzione del riciclaggio di animali e piante importati illegalmente.

 

R.G.

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